L’uso delle targhe di prova è molto antico in quanto costruttori, meccanici, carrozzieri e venditori hanno sempre avuto bisogno di far circolare in qualche modo delle automobili prive di licenza di circolazione per prove tecniche o per dimostrazioni.
In un primo tempo intervenne il Regio Decreto n. 24 dell’8 gennaio 1905 che istituì un’apposita autorizzazione che veniva rilasciata dal Prefetto e che era l’unico documento necessario all’automezzo che poteva così circolare in prova.
Le targhe “di” prova (non “in” prova perché si prova il mezzo e non la targa) vennero istituite pochi anni dopo con il Regio Decreto n. 710 del 29 luglio 1909 secondo il quale esse dovevano essere di forma triangolare a fondo bianco e riportare il numero di contrassegno della provincia in rosso seguito dal numero, in nero, dell’apposito certificato rilasciato dal Prefetto.
Il Regio Decreto Legge n. 3179 del 2 dicembre 1928 confermò il formato triangolare che abbiamo già visto ma, come per tutte le altre targhe, prescrisse il fondo nero e le scritte bianche con l’indicazione della sigla provinciale anziché del numero. Compare il punzone ufficiale posto sopra la riga contenente le diciture, quasi al centro del triangolo.
Una modifica più sostanziale si ebbe nel 1933, quando il Regio Decreto n. 1740 dell’8 dicembre di quell’anno introdusse per le targhe automobilistiche ordinarie il formato rettangolare. Anche le targhe di prova assunsero tale formato con le scritte disposte su due righe e con la dicitura PROVA in rosso al margine superiore, costituente una terza riga.
Durante il periodo 1943-1945, quando la Repubblica Sociale Italiana adottò le proprie targhe “nazionali” non venne prevista una targa di prova. Come per quelle ordinarie, sulle targhe di prova si sostituirono nel tempo tre punzoni ufficiali: dapprima il fascio, poi il distintivo dell’Associazione Mutilati e poi lo stemma della Repubblica.
Il Codice della Strada del 1959 stabilì che le targhe di prova dovessero essere come quelle automobilistiche con in più, superiormente, la scritta PROVA in rosso.
Nel 1963 le targhe di prova, come quelle di tutti gli altri tipi, divennero di plastica senza alcuna modifica strutturale. Tuttavia il colore rosso della scritta PROVA appare di tonalità più scura rispetto a quella delle targhe metalliche.
Secondo il Decreto Ministeriale del 6 gennaio 1976, in parallelo con l’adozione delle targhe posteriori componibili, cambiò anche la targa di prova. La nuova targa, di forma rettangolare in un unico pezzo, marcatamente allungata, era di mm. 330x109. A destra della sigla, che restò bianca a differenza di quelle delle targhe civili che erano diventate arancioni, si trova la scritta verticale PROVA in rosso posizionata dal basso verso l’alto, seguita dal punzone ufficiale e metà altezza della targa, e dal numero.
Con l’adozione delle targhe retroriflettenti nel 1985 la struttura delle targhe di prova fu profondamente modificata. La nuova targa di prova, di forma rettangolare, comprendeva da sinistra, in nero su bianco, su un’unica riga, la sigla seguita dalla lettera P (più piccola degli altri caratteri e in colore verde), e quattro numeri, con zeri complementari se il progressivo è inferiore a 1000. Il punzone ufficiale si trova sopra la lettera P ma, sulle targhe Roma, la sua posizione è invertita a causa della lunghezza della scritta che impone una migliore distribuzione dello spazio.
La targa adottata dal nuovo Codice della strada a metà degli anni ’90 stabilì che tutte le targhe in prova fossero contrassegnate dalla lettera P in verde, posta dopo i primi due caratteri della combinazione alfanumerica unica per tutto il territorio nazionale.
La targa di prova può essere utilizzata su veicoli e rimorchi non immatricolati, ma solo per esigenze specifiche di circolazione.
I motivi per circolare con una targa di prova sono i seguenti:
La targa di prova ha un aspetto comune a tutti i veicoli:
Un uso improprio della targa di prova viene sanzionato come previsto dall’art. 98 del Codice della Strada, con una multa che va da 87 e 344 euro. In particolare non è possibile:
La richiesta della targa di prova può essere fatta esclusivamente da:
Dunque se sei un privato cittadino non hai diritto di farne richiesta.
Per ulteriori approfondimenti ti consigliamo di consultare L’art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) del D.P.R. n. 474/2001 contiene l’elenco tassativo dei soggetti che possono essere autorizzati alla circolazione di prova.
Una curiosità dovuta ad un aggiornamento recente: secondo voi chi vende on line veicoli ha diritto ad una targa di prova? Sì o no?
La risposta è sì, anche se non hai un rapporto con la fabbrica costruttrice, magari sei un imprenditore che esercita la libera professione di commercio, spesso ti occupi di fare vendite on line, la risposta è sì, puoi disporre di targhe di prova. L’importante è che tu sia dotato di una sede fisica in cui svolgi l’attività.
La richiesta della targa di prova prevede un percorso documentale ben preciso, inoltre comporta delle spese, per cui, basta rivolgersi a dei professionisti come Agenzia del Toro, i quali ti affiancheranno per l’intera procedura.
Quando compili domande di questo tipo è necessario ricevere una consulenza di chi conosce le leggi e ogni dettaglio verrà curato, verrà annullato completamente ogni margine di errore. Procedere in questo modo, renderà sicuro il tuo lavoro e questo ti permetterà di essere in regola evitando ogni possibilità di sanzione.
Piccola premessa, la materia delle leggi, sanzioni ed eccezioni è materia giuridica particolarmente articolata, spesso come accade in molti campi, alcuni punti non sono neanche regolamentati, perché le sue eccezioni possono essere infinite, prevederle tutte non è mai così scontato.
Fatta questa premessa, affrontiamo insieme tre punti ostici della materia sanzioni e targhe di prova. Per molti questa premessa risulta ovvia, ma necessaria per capire il motivo per il quale abbiamo deciso di parlarne.
Se il veicolo è già immatricolato e si sta circolando con una targa di prova non è possibile ricevere sanzione se l’autorizzazione alla circolazione di prova è valida e la targa è assicurata. L'autorizzazione alla circolazione di prova e la relativa targa possono essere utilizzati anche sui veicoli immatricolati, come definitivamente stabilito dalla legge di conversione n. 156/2021 del DL 10.9.2021 n. 121.
Anni fa, a seguito di una sentenza della Cassazione, si poteva essere sanzionati se non si era in regola con la revisione periodica, ad oggi non è più possibile, ecco il perché.
In passato la prassi amministrativa e la giurisprudenza erano molto oscillanti. La Cassazione (sent. n.16310/2016) aveva sentenziato che un veicolo già immatricolato anche se circola con targa di prova, deve essere comunque revisionato.
Per effetto del DL 10.9.2021 n. 121 (art. 1) è stato definitivamente chiarito che la targa prova può essere utilizzata su veicoli già immatricolati anche se non sono revisionati in caso di prove tecniche.
I commercianti di autoveicoli all’atto della intestazione di un veicolo ottengono un DU (Documento Unico) “non valido per la circolazione”. Questo comporta spesso problemi in sede di controllo da parte delle Forze dell’Ordine che spesso contestano l’uso improprio del veicolo quando non provvisto della targa di prova, perché chi acquista un veicolo per la rivendita può circolare solo per esigenze di vendita o dimostrative.
Il punto è che questo aspetto non è ancora stato normato e pertanto non esistono sanzioni specifiche al riguardo. L’Autorità che effettua il controllo segnalerà, altresì, l’uso improprio all’Agenzia delle entrate per l’eventuale violazione ai benefici fiscali di cui l’operatore commerciale si è avvalso (IPT e tassa di proprietà ad esempio), ma non per aver circolato con un DU non idoneo alla circolazione.
Altro caso avviene per la contestazione della copertura assicurativa su veicolo con apposta la targa di prova. Capita che il commerciante venga fermato su veicolo acquistato per la rivendita sul quale non era stata apposta la targa di prova e non era neanche presente sul veicolo. Ovviamente l’organo di controllo è tenuto a contestare la mancanza di assicurazione con sequestro del veicolo, il quale può essere dissequestrato presentando una copertura assicurativa di almeno sei mesi. A nostro parere in questi casi possono esserci due soluzioni:
Questi approfondimenti tecnici e molti altri ancora potete riceverli ogni volta che richiedete la consulenza dei professionisti dell'Agenzia del Toro.
Molte dinamiche, leggi e procedure si celano dietro il mondo delle pratiche auto, per questo, continuate a seguirci, perché parleremo spesso di casi particolari come questi appena raccontati.