*1
Il comma 1 stabilisce, come regola generale, che chi risiede in Italia (cittadino UE ed extra UE) ha l’obbligo, entro tre mesi dalla data di acquisizione della residenza stessa, di immatricolare in Italia il veicolo di proprietà già immatricolato all’estero.
*2
Il comma 2 prevede che se il veicolo immatricolato all’estero è condotto nel territorio italiano da un soggetto avente residenza in Italia che non è intestatario del veicolo (cosiddetto “utilizzatore”), il documento di circolazione estero deve essere accompagnato da un documento sottoscritto con data certa dall’intestatario dal quale risulti a che titolo il conducente utilizza il veicolo e la relativa durata. Tale documento deve essere tenuto a bordo del veicolo stesso.
*3 Se la disponibilità del veicolo immatricolato all’estero, da parte di persona giuridica o fisica residente in Italia, supera i 30 giorni nell’anno solare, anche non continuativi, il titolo e la durata della disponibilità del mezzo devono essere registrati da parte dell’utilizzatore in un apposito Elenco presente nel sistema informativo del PRA Il comma 3, infine, prevede che soggetti obbligati alla registrazione nel REVE sono anche i lavoratori subordinati o autonomi che esercitano attività lavorativa o professionale in uno Stato limitrofo o confinante con l’Italia e che circolano con veicoli di proprietà immatricolati in tali Paesi
*4 (art. 1, comma 9 lett. a) e b) Legge n. 470/1988;