Infatti il decreto del Ministro delle infrastutture e dei trasporti dell’8 Gennaio 2021 individua quali modifiche costruttive e funzionali di un veicolo non richiedono la visita e la prova di quest’ultimo presso gli uffici della motorizzazione, semplificando tutto ciò che riguarda l’aggiornamento della carta di circolazione.
Nel caso in cui vengano fatte determinate modifiche contenute all’interno del decreto, l’interessato entro trenta giorni dal completamento dei lavori di adeguamento tecnico del veicolo effettuati da officine accreditate, non dovrà più sottoporre il veicolo stesso a collaudo ma, per adeguare carta di circolazione e risultanze informatiche gli basterà presentare un’istanza di registrazione della modifica presso uno studio di consulenza.
Vi starete chiedendo “E nel caso mi fermassero ad un controllo stradale ? Come posso accertare che effettivamente i lavori sono stati svolti regolarmente”, beh in quel caso basterà esibire la dichiarazione rilasciata dall’officina accreditata che attesta che i lavori esercitati sul veicolo sono stati eseguiti a perfetta regola d’arte.
Per quanto riguarda le officine il decreto prevede che le varie operazioni di modifica debbano essere annotate in ordine progressivo su un Registro numerato e vidimato dalla motorizzazione civile. Nel caso in cui a seguito di controllo stradale si debba verificare l’effettiva genuinità del documento di cui abbiamo parlato poc’anzi.
Automaticamente il decreto prevede che per le modifiche contenute al suo interno non si possano fare più delle sanzioni riconducibili all’articolo 78 comma 3 del codice della strada, in quanto queste modifiche non necessitano più di visita e prova.
Mentre per le modifiche non contenute all’interno del decreto tutto rimane invariato.
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