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03.08.2009
Legge 23/7/2009 disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonchè in materia di energia
pubblicata nel Supplemento ordinario 136/L alla G.U. 176 del 31/07/2009 - in vigore dal 15 agosto 2009.
L'articolo 7 in materia di tassa automobilistica,che prevede In possibilità per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di consentire alle società di Leasing il pagamento "cumulativo" del tributo (in luogo dei singoli utilizzatori, comma l), stabilendo inoltre con il cornma 2 che dal 15/8/2009 (data di entrata in vigore della norma)l'obbligato al pagamento del bollo non è più il proprietario qualora il veicolo risulti nei pubblici registri dato in leasing, in usufrutto o con riserva della proprietà, competendo in questi casi l'obbligazione al locatario con facoltà di compera, ovvero all'usufruttuario o, ancora, all'acquirente con riserva della proprietà.
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