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24.06.2009
Circolare Ministero Dell'Interno in materia di autenticazione degli atti
A seguito della circolare del 22 giugno scorso della Automobil Club D'Italia il nostro Studio recepisce alcune importanti novità
COMUNICAZIONE IMPORTANTE Oggetto: CIRCOLARE ACI/PRA DEL 22/06/2009 SU AUTENTICHE (in vigore dal 24.6.2009)
Con la circolare in oggetto viene aggiornato il documento sull’autenticazione degli atti per le trascrizioni e le iscrizioni al PRA da parte dei titolari degli STA. Di seguito riportiamo alcune disposizioni importanti:
Il sottoscrittore dovrà: · Esibire all'autenticante un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità. Al riguardo, occorre fare riferimento all'art. 35 DPR 445/2000 che, al comma 2, prevede che "sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciati da un'amministrazione dello Stato". v I documenti esibiti devono essere in corso di validità ed in originale. v I cittadini stranieri potranno esibire, in alternativa, al documento di riconoscimento italiano anche il passaporto del paese di origine. v Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (o, nei casi residuali, la vecchia carta di soggiorno se ancora valida) è valido come documento di identificazione personale per 5 anni. v Non può essere esibito il permesso di soggiorno perché non costituisce documento di identità.
L'autenticatore dovrà: · Accertare l'identità del sottoscrittore indicando le modalità di identificazione nel corpo dell'autentica, ossia citando qual è il documento utilizzato per l'identificazione e gli estremi. In caso di persone giuridiche, dovrà accertare che il sottoscrittore detenga il potere rappresentativo mediante esame della documentazione comprovante il potere di firma (certificato della Camera Commercio, procura generale o speciale, atto societario, ecc.) e indicare nel corpo dell'autentica I'avvenuto accertamento di tali poteri nonché, in caso di procura, gli estremi dell'atto (numero repertorio e data della procura, oltre che notaio che ha autenticato la procura). · Il potere di firma può essere, dunque, comprovato tramite presentazione di: v Visura camerale; v Certificato camerale originale in bollo o in fotocopia senza bollo, statuto societario in copia conforme all'originale e in bollo o in fotocopia senza bollo (rif. Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 3881E del 20/10/2008); v Procura speciale in originale; v Procura generale in copia conforme in bollo o in fotocopia senza bollo. · Il luogo dove viene eseguita l'autentica deve corrispondere con la sede dello STA secondo quanto previsto anche dal Disciplinare di servizio STA, sottoscritto dal rappresentante legale dello STA, il quale prevede che "la Delegazione/impresa assicura I'esclusiva operatività presso la propria struttura ". Nel corpo dell'autentica, l'autenticatore deve menzionare espressamente che l'autentica viene effettuata presso la sede dello STA, come indicato.
Tutto ciò premesso, si ricorda quanto segue: · Le autentiche prive anche di uno degli elementi relativi alla data e al luogo della sottoscrizione del soggetto autenticante o del venditore daranno luogo alla ricusazione della formalità. Determinano la ricusazione della formalità anche le autentiche che non riportino la firma leggibile e per esteso dell'autenticatore. · Il Ministero dell’Interno con specifica Circolare del 8 giugno 2009 ha dato disposizione ai Comuni di attenersi alle modalità di autentica previste per gli STA; lo stesso STA nel caso di trascrizione di atto autenticato dal Comune deve preventivamente verificare la sussistenza di tutte le informazioni previste dalla citata norma, rifiutando la trascrizione in caso di autentica incompleta. DAL 24 GIUGNO 2009 LO SPORTELLO STA NON POTRA’ AUTENTICARE ATTI DI VENDITA PER I QUALI NON VENGA CONTESTUALMENTE CHIESTA LA TRASCRIZIONE O L’ISCRIZIONE.
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